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[1]Il presente compromesso sara' nullo e di nessun effetto, se entro un anno dal di' della pubblicazione della legge che lo approva, la Societa' non avesse esibito tutti i documenti comprovanti la proprieta' e liberta' degli immobili che essa cede e non avra' effettuato il deposito della somma presumibilmente occorrente per la stipulazione, registrazione e trascrizione del contratto formale di permuta e per la voltura a catasto degli immobili che reciprocamente le parti si cedono.
[2]In tal caso l'amministrazione militare potra' liberamente disporre degli immobili demaniali, senza che la Societa' possa nulla pretendere anche per titolo di preventiva occupazione che l'amministrazione avesse fatta dei terreni della Societa' in applicazione dell'art. 9.
Testo in vigore dal 7 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
