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L'Amministrazione militare cede in permuta l'immobile suddescritto a corpo e non a misura nello stato in cui si trova, e con tutte le servitu' attive e passive; ed essa non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante alla Societa' «Ilva» sara' limitato al puro rimborso della parte evitta, o della somma pagata a colui che avra' agito per la evizione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
