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La permuta costituita dalle sopramentovate reciproche cessioni s'intende fatta a perfetta uguaglianza di valore, per modo che non dovra' essere in nessun caso corrisposta somma alcuna a titolo di plus-valenza; e quando anche tale plus-valenza fosse dimostrata a favore degli immobili e diritti immobiliari ceduti dalla Societa' «Ilva», questa espressamente vi rinunzia, intendendo che la medesima serva a compensare l'Amministrazione militare del disturbo arrecatole per lo spostamento della piazza d'armi.

Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;422~art5 · fonte del testo

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