Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La permuta costituita dalle sopramentovate reciproche cessioni s'intende fatta a perfetta uguaglianza di valore, per modo che non dovra' essere in nessun caso corrisposta somma alcuna a titolo di plus-valenza; e quando anche tale plus-valenza fosse dimostrata a favore degli immobili e diritti immobiliari ceduti dalla Societa' «Ilva», questa espressamente vi rinunzia, intendendo che la medesima serva a compensare l'Amministrazione militare del disturbo arrecatole per lo spostamento della piazza d'armi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
