Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Societa' «Ilva» si obbliga inoltre, a sua cura e spese, e in base a speciali progetti che saranno a suo tempo redatti dalla Direzione del genio militare di Napoli:
- a)di eseguire nel fabbricato indicato nella planimetria con la lettera B tutti i lavori di trasformazione e migliorie necessari per renderlo adatto a speciali servizi militari;
- b)di costruire un ingresso principale carreggiabile alla nuova piazza d'armi mediante ponticello in muratura e barriera di ferro mobile;
- c)di costruire numero sei ingressi secondari in muratura per pedoni;
- d)di delimitare con staccionata di pali di castagno tutto il confine verso la proprieta' privata;
- e)di costruire speciali ostacoli per l'addestramento dei cavalli da truppa e da ufficiali;
- f)di demolire tutti i fabbricati colonici attualmente esistenti in detto terreno nonche' il gruppo di quelli che costituiscono la chiesa denominata «Madonna di Campegna» escluso soltanto il fabbricato distinto nell'annessa planimetria con la lettera B che dovra' migliorarsi, come si dira' in appresso:
[2]Resta stabilito che la demolizione della chiesa della Madonna di Campegna sara' fatta, se possibile, contemporaneamente agli altri fabbricati, ma in ogni caso, non oltre due anni dalla data della definitiva stipulazione della presente convenzione, per dar tempo alla Societa' di costruirne un'altra nelle adiacenze, per non interrompere le pratiche del culto.
[3]Resta poi in modo assoluto stabilito che l'Amministrazione militare debba essere esonerata da ogni impegno e da ogni responsabilita' civile per quanto potrebbe riguardare i diritti dell'ente interessato al funzionamento del culto in quella chiesa.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
