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La Societa' «Ilva» nel prendere possesso del terreno dell'Amministrazione militare assume ogni diretta responsabilita', in contrapposto di terzi aventi diritto, per il regolare funzionamento dei canali di bonifica che esistono a fianco e nelle adiacenze di detto terreno e ne regolera' a sua cura e spese il corso normale, prendendo anche, ove occorra, diretti accordi cogli altri interessati, per le eventuali opere da costruirsi per il detto regolare funzionamento.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
