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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' data facolta' al Governo di autorizzare, con decreto Reale, dal 1905 l'Opera pia per i fanciulli abbandonati, sotto il titolo di «Protettorato di San Giuseppe», in Roma, e l'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa, residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali, a fare un prestito a premi per la somma di sette milioni, dei quali tre a favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il Protettorato di San Giuseppe, in Roma, e quattro dell'Opera pia della Stampa. 1

[7]Per decreto Reale si fisseranno le norme e le modalita' per l'applicazione di questa legge.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 28 luglio 1902.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]CARCANO.

[12]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1908, n. 796

1

La L. 24 dicembre 1908, n. 796 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione fatta con la legge 23 luglio 1902, n. 329, di un prestito a premi di 7,000,000 di linea favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati; sotto il titolo di «Protettorato di San Giuseppe» in Roma e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana d'assicurazione per la vecchiaia degli scrittori dei giornali, e' trasformata nella concessione di una lotteria o tombola telegrafica nazionale per il complessivo valore di 3,000,000 di lire, a favore della suddetta opera pia «Protettorato di San Giuseppe» e dell'Opera pia per l'Associazione della stampa periodica italiana residente in Roma in rappresentanza della Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane".

Testo in vigore dal 3 febbraio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1902 al 3 febbraio 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1908, n. 796

    La L. 24 dicembre 1908, n. 796 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione fatta con la legge 23 luglio 1902, n. 329, di un prestito a premi di 7,000,000 di linea favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati; sotto il titolo di «Protettorato di San Giuseppe» in Roma e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana d'assicurazione per la vecchiaia degli scrittori dei giornali, e' trasformata nella concessione di una lotteria o tombola telegrafica nazionale per il complessivo valore di 3,000,000 di lire, a favore della suddetta opera pia «Protettorato di San Giuseppe» e dell'Opera pia per l'Associazione della stampa periodica italiana residente in Roma in rappresentanza della Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-28;329~art1 · fonte del testo

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