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[1]Il Governo del Re e' autorizzato durante il primo trimestre del 1865 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere in conformita' delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato sulle basi del corrente esercizio, del pari che le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori, o che siano specialmente approvate.
[2]Pero' la spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno 1865, esclusa la parte destinata a servizio dei capitoli 1 e 41 del bilancio del Ministero delle Finanze e 42 di quello del Ministero dei Lavori pubblici per l'anno 1864, verra' ridotta almeno di sessanta milioni al confronto di quella approvata colla legge del bilancio passivo in data 25 luglio stesso anno.
[3]Tale riduzione sara' ripartita fra i bilanci dei diversi Ministeri e loro capitoli rispettivi con Decreto Reale da approvarsi in Consiglio dei Ministri entro il corrente mese di dicembre.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1864 al 16 dicembre 2009
