Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 416 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: I posti disponibili nei gradi di ufficiali generali e superiori, per effetto dell'aumento temporaneo di organico previsto dall'articolo precedente, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, riservato ad ufficiali provvisti del grado pari o di quello immediatamente inferiore al posto messo a concorso e appartenenti alle seguenti categorie:
tolto: a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza, dipendenti dal Ministero dell'interno,
tolto: b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
tolto: o) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
tolto: d) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra.
tolto: La Commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 123 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754.
tolto: I posti disponibili negli altri gradi saranno conferiti mediante promozione nei modi normali. I concorsi per il reclutamento degli aspiranti ufficiali, limitatamente a quelli da bandire durante l'attuale stato di guerra per la prima copertura dei posti che si rendano disponibili per effetto dell'aumento di organico di cui all'art. 1, potranno essere effettuati per soli titoli, anziche' per esami.
tolto: Nelle promozioni da effettuarsi nel grado di vicebrigadiere, limitatamente al conferimento dei posti che si renderanno vacanti per effetto della applicazione dell'aumento temporaneo previsto dal precedente articolo, si prescinde dal requisito dell'appartenenza alla prima meta' del ruolo richiesto dall'art,159, lettera c) del regolamento generale suddetto, ferma rimanendo l'osservanza di quanto disposto dall'art. 162 del regolamento stesso. I posti di vicebrigadiere, che eventualmente rimanessero disponibili dopo effettuate tali promozioni, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, riservato alle seguenti categorie:
tolto: a) vicebrigadieri dei carabinieri Reali, del ruolo della pubblica sicurezza e gradi corrispondenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
tolto: b) sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito anche in congedo (esclusi gli specialisti marconisti, telegrafisti, autieri, automobilisti, trattoristi, teleferisti, artificieri, spolettatori, carristi e gli appartenenti alle truppe alpine) che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra.
tolto: Nel reclutamento degli allievi guardie saranno pure esclusi, per quanto riguarda il Regio esercito, gli specialisti sopra indicati e gli idonei per le truppe alpine.
tolto: La Commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'art. 169 del citato regolamento generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-05-07;580~art2 · fonte del testo
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