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[1]Fino a quando non sara' effettuato il riassorbimento di cui all'articolo precedente saranno tenuti a ruolo tanti carabinieri in meno quanti ne occorreranno per compensare l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota dei brigadieri ammogliati.
[2]La presente legge entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Gazzera - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1931 al 5 aprile 1934
