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L'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a centrane matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, e' aumentata, in via transitoria, di 375 posti.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1931 al 5 aprile 1934
