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[1]L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata ad assumere, per esigenze eccezionali, nel Corpo degli agenti di P. S., a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, mille guardie in piu' dell'organico stabilito coi Regi decreti-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323 e n. 326, convertiti nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, salvo successivo riassorbimento nell'organico stesso.

[2]La data per l'inizio del riassorbimento nel ruolo organico del personale in eccedenza come sopra assunto sara' stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per la guerra.

Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-21;642~art1 · fonte del testo

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