Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fino a data da determinarsi dal Ministro per le finanze, dopo la cessazione dello stato di guerra, i premi compensativi dei rischi stabiliti a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato su tutti i prestiti concessi direttamente, o garantiti dal Fondo stesso, sono aumentati di 0,50 per cento.
[9]La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 21 agosto 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli; Grandi
Testo in vigore dal 11 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
