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[1]Nelle citta' capoluogo di Provincia sono istituiti patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.
[2]I patronati, dei quali fanno parto il R. provveditore agli studi, ispettori scolastici, direttori didattici, maestri elementari e cittadini benefici, saranno diretti da un Consiglio, composto dal R. provveditore, presidente, dall'ispettore anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante l'Associazione del patronato, da un rappresentante la classe.
[3]I patronati saranno informati dal Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale delle domande avanzate per ottenere posti, Borse, sussidi e avranno l'incarico di:
- a)dare informazioni e notizie relative alle domande stesse;
- b)vigilare e proteggere gli orfani residenti nella Provincia;
- c)farsi intermediari nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e gli Istituti presso i quali gli orfani stessi compiono la loro istruzione;
- d)curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi.
[4]I patronati risiedono presso l'ufficio del provveditore agli studi.
[5]Le cariche sono gratuite, salvo il diritto alle indennita' di trasferta o di soggiorno pei soli membri del Consiglio dimoranti fuori del capoluogo.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
