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[1]I Consigli di amministrazione dei due convitti sono tenuti, ogni volta se ne presenti l'occasione, a suggerire al Consiglio direttivo dello Istituto nazionale i provvedimenti di ordine generale e quelli ritenuti necessari, caso per caso, nell'interesso dei giovani che, su parere del Consiglio degli insegnanti, dovessero cambiare l'indirizzo dei loro studi.

[2]Alla fine di ogni anno scolastico dovranno presentare all'Istituto medesimo una relazione particolareggiata sull'andamento disciplinare, didattico e amministrativo dei due collegi.

[3]Alle stesse informazioni e alle stesse proposte sono tenuti i patronati provinciali, di cui all'art. 9, nell'interesse dei giovani affidati alla loro vigilanza.

Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;391~art8 · fonte del testo

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