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[1]I Consigli di amministrazione dei due convitti sono tenuti, ogni volta se ne presenti l'occasione, a suggerire al Consiglio direttivo dello Istituto nazionale i provvedimenti di ordine generale e quelli ritenuti necessari, caso per caso, nell'interesso dei giovani che, su parere del Consiglio degli insegnanti, dovessero cambiare l'indirizzo dei loro studi.
[2]Alla fine di ogni anno scolastico dovranno presentare all'Istituto medesimo una relazione particolareggiata sull'andamento disciplinare, didattico e amministrativo dei due collegi.
[3]Alle stesse informazioni e alle stesse proposte sono tenuti i patronati provinciali, di cui all'art. 9, nell'interesse dei giovani affidati alla loro vigilanza.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
