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[1]Presso ognuno dei due convitti di Assisi e di Anagni e' costituito un Consiglio di amministrazione per la parte economica, finanziaria e igienica, per la diretta sorveglianza del personale interno e per l'andamento disciplinare.
[2]Il Consiglio di amministrazione del convitto di Assisi sara' composto:
[3]dal rettore, presidente;
[4]dai capi degli istituti scolastici secondari governativi;
[5]da un rappresentante il Comune;
[6]da un rappresentante la classe magistrale;
[7]dal medico del convitto;
[8]e da un rappresentante il personale interno del convitto, nel solo caso di giudizi disciplinari.
[9]Il Consiglio d'amministrazione del convitto di Anagni sara' composto:
[10]dalla direttrice, presidente;
[11]da due insegnanti ordinarie della scuola normale;
[12]da un rappresentante il Comune;
[13]da un rappresentante la classe magistrale;
[14]dal medico del convitto;
[15]e da un rappresentante il personale interno del convitto, nel solo caso di giudizi disciplinari.
[16]Tutti gli atti dei Consigli di amministrazione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.
[17]I membri elettivi dei Consigli di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
