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[1]Il Consiglio direttivo comunichera' al Ministero della pubblica istruzione le sue deliberazioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.
[2]Lo stesso regolamento determinera' quali deliberazioni debbano riportare l'approvazione del Ministero e stabilira' i termini entro i quali possano essere annullate le deliberazioni non conformi alle leggi ed ai regolamenti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
