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[1]Le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, dovranno essere munite, oltreche' dal bollo ordinario, di un bollo supplementare di centesimi cinque rappresentato da una marca speciale.
[2]I proventi della marca speciale andranno a beneficio dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.
[3]Col regolamento di cui all'art. 3 saranno date le norme per la riscossione di tali entrate.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
