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[1]Nei casi di donazione all'Istituto di un capitale, il cui interesso rappresenti una somma stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo, si potra' istituire in uno dei convitti un posto di fondazione privata. Il fondatore, o chi per esso, avra' diritto di designare gli orfani dei maestri che potranno successivamente godere di tal posto non oltre il diciannovesimo anno di eta'.
[2]I corpi morali che vogliono fondare posti gratuiti a favore degli orfani dei maestri elementari, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
