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[1]All'atto dell'approvazione della presente legge e con le norme vigenti, ai corsi di studio ora esistenti sono aggiunti:
- a)in Assisi, la sezione di agrimensura nel R. istituto tecnico;
- b)in Anagni, il corso di complemento per le allieve istitutrici, e il corso per maestro giardiniere.
[2]Saranno materie obbligatorie di studio, pel corso di complemento per le allieve istitutrici, l'italiano, la pedagogia teorico-pratica, il francese, l'inglese o il tedesco, l'igiene, l'economia domestica, la musica, il disegno, i lavori donneschi.
[3]Alle licenziate dal corso sara' rilasciato un legale diploma di abilitazione all'ufficio di istitutrice.
[4]Per il funzionamento dei corsi istituiti col presente articolo e' inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la maggiore assegnazione di lire 15,000, da ripartirsi fra i capitoli del bilancio stesso, riguardanti il personale degli Istituti tecnici e del Collegio convitto femminile «Regina Margherita» in Anagni.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
