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[1]In applicazione dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e' costituito in Roma, ed eretto in ente morale autonomo, l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.
[2]L'Istituto e' amministrato da un Consiglio direttivo composto:
[3]di un presidente;
[4]di due rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione;
[5]di un rappresentante la Cassa depositi e prestiti;
[6]di tre rappresentanti la classe magistrale, designati dalla classe medesima.
[7]Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, il sindaco di Assisi e il rettore del Convitto nazionale «Principe di Napoli», il sindaco di Anagni e la direttrice del Convitto «Regina Margherita» ove si tratti di discutere materie inerenti alla gestione interna dei rispettivi Istituti.
[8]Il presidente e' nominato con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione; gli altri membri sono nominati con decreto del ministro della pubblica istruzione.
[9]Il Consiglio direttivo dura in ufficio tre anni.
[10]I membri che scadono sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
