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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' autorizzato il pagamento di lire 116.624,18 a favore dell'Impresa Boffa Lorenzo di Torino, in esecuzione della sentenza 7 maggio 1897 e 24 marzo 1898, rispettivamente della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione di Torino, ed a tacitazione del credito risultante dalle suddette sentenze.

[7]Tale somma di lire 116,624,18 sara' stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1899-900.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899.

[10]UMBERTO.

[11]P. Boselli.

[12]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1899 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1899-12-21;444~art1 · fonte del testo

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