Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1948 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte.
tolto: L'art. 143, n. 3, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, e' cosi' modificato: "3) l'ammenda da lire cinquanta a lire duecentocinquanta, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. L'ammenda non puo' in nessun caso essere minore di lire cinquanta ne', qualunque sia il numero delle bestie superiore a lire quindicimila".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-10-18;1291~artunico · fonte del testo
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