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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fermi restando i conferimenti di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, la partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione per il credito cinematografico e' aumentato di ulteriori 5 milioni da versarsi in tre rate annuali di L. 1.666.666,65 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.
[9]Per l'ulteriore incremento del fondo, oltre alla Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati a sottoscrivere quote di conferimento l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale anche in deroga ai rispettivi statuti.
[10]Presso la Sezione viene inoltre costituito uno speciale fondo di riserva di L. 10.000.000 mediante versamenti annuali di L. 2.500.000 che lo Stato effettuera' alla Sezione stessa a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.
[11]Detto fondo puo' essere destinato, in tutto o in parte, a costituire depositi presso istituti partecipanti o altri enti, a garanzia di operazioni finanziarie atte ad accrescere le possibilita' di credito della Sezione.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - PAVOLINI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
