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[1]Il conto corrente di cui all'articolo precedente e' esteso al Ministero della guerra, al fine di fornire al medesimo, entro il limite di L. 4,000,000, i fondi necessari a quella Amministrazione per spese gia' sostenute e da sostenere nell'interesse dei servizi da esso dipendenti nei Comuni danneggiati dal terremoto.

[2]A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro sara' autorizzato il prelevamento dal conto corrente di cui sopra della somma di L. 4,000,000, la quale sara' inscritta ad uno speciale capitolo della categoria «Movimento di capitali» dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910, e contemporaneamente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo stesso esercizio.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Luzzatti - Tedesco - Sacchi.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;391~art2 · fonte del testo

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