Art. 7 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il perito agrario al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per tutto l'insieme delle attivita' produttive che si attuano nell'azienda stessa, viene compensato in conformita' della seguente:
tolto: Tabella I. il 3% sulla produzione lorda fino a................. L. 2.000.000 il 2,50% sul di piu sino a............................. " 4.000.000 il 2% sul di piu sino a............................. " 8.000.000 l'1,5% oltre le...................................... " 8.000.000
tolto: Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implichino progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attivita' oggetto della consulenza del perito agrario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art7 · fonte del testo
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