Art. 54 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Al perito agrario e' sempre dovuto, per copie di relazioni tecniche, progetti, preventivi, collaudi, ecc. (emesse oltre l'originale), il rimborso delle spese di scritturazione secondo i prezzi correnti. In caso di copie autentiche spetta inoltre al perito agrario un diritto fisso minimo di lire 300, che puo' essere congruamente aumentato per operazioni di rilevante importanza.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art54 · fonte del testo

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