Art. 16 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I disegni dei fabbricati e degli altri manufatti uniti alle stime, richiesti dal committente, vanno compensati a parte. Vanno compensate analogamente a parte le operazioni speciali che occorrano per la verificazione dei confini, il frazionamento della superficie, le misurazioni degli appezzamenti e per quant'altro sia necessario determinare ai fini dell'accertamento della proprieta'.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art16 · fonte del testo

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