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Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, gia' raddoppiate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale. I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Testo in vigore dal 27 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1229~art1 · fonte del testo

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