Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1965 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

La misura delle indennita' spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata a lire 700 giornaliere.

Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 93/1984

    Questione inammissibile
    5 aprile 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i testimoni un'indennità troppo esigua e non differenziata, in quanto sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in sede di liquidazione dell'indennità al testimone e non nel corso del giudizio, come invece richiede l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87.

    Art. 1 Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale · Art. 3 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;836~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari