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In aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293 (art. 6) e' stabilita la maggiore assegnazione di L. 6,000,000 per le strade provinciali indicate nella tabella C, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
