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A decorrere dal 1 ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella B allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1176~art1 · fonte del testo

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