Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le indennita' mensili previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo sono stabilite nella seguente misura: ufficiali................................ L. 3600 sottufficiali............................ L. 1500 militari di truppa....................... L. 1100

[2]Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451.

Testo in vigore dal 8 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1134~art3 · fonte del testo

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