Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di L. 15,000 al capitolo n. 43: «Spese per la Camera dei deputati» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 e di L. 25,000 al corrispondente capitolo dell'esercizio 1907-908.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1907.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]CARCANO.
[11]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
