Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'indennita' giornaliera per deficienza forza organica, di cui attualmente godono i militari dell'Arma dei carabinieri Reali nelle stazioni con meno di quattro conviventi, e' elevata a L. 1,50, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.
[9]Su tale indennita' non sono applicabili le detrazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 17 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
