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Con effetto dal 1 agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, e' maggiorata di L. 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati. La maggiorazione della addizionale predetta sara' riscossa con le modalita' previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-07-07;1093~art5 · fonte del testo

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