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Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Azienda e la cui durata sia maggiore di sette giorni, a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a quando sara' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio, l'Opera di previdenza corrispondera' al dipendente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio. Detto assegno sara' valutato come segue:

  • a)per il personale che percepisce normalmente il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, l'assegno sara' pari al premio di operosita' di cui il dipendente fruisce all'inizio della malattia;
  • b)per il personale di condotta, scorta ai treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale di cui all'art. 57 delle predette disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno stesso sara' uguale a quello stabilito, con decreto del Ministro per i trasporti in applicazione dell'art. 86, sesto comma, dello stato giuridico del personale ferroviario, per ciascuna giornata di congedo annuale a titolo di competenze accessorie e calcolato sulla base dei guadagni medi giornalieri realizzati per ciascuna qualifica interessata. Per far fronte all'onere degli assegni a carico della Opera di previdenza, i dipendenti che vi sono iscritti saranno assoggettati ad una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, la cui misura verra' stabilita dal Ministro per i trasporti e potra' essere annualmente soggetta a revisione secondo i risultati della particolare gestione. Il Ministro per i trasporti provvedera' all'emanazione delle norme di applicazione ritenute necessarie in materia.

Testo in vigore dal 22 marzo 1960 al 14 marzo 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-27;182~art2 · fonte del testo

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