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L'indennita' di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato e' liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo stipendio mensile, aumentato degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile. Per ogni mese intero eccedente e' liquidato un dodicesimo dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. All'aumento verra' fatto fronte con il maggior gettito delle ritenute al personale e del corrispondente contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito del conglobamento totale del trattamento economico del personale con effetto dal 1 luglio 1956.

Testo in vigore dal 22 marzo 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-27;182~art1 · fonte del testo

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