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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'appannaggio di L. 400,000 assegnato con legge 27 marzo 1890, n. 6698 (serie 3ª) al Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, e' elevato a. L. 1,000,000.1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 agosto 1931, n. 1091, convertito senza modificazioni dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1579, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'appannaggio di annue L. 1.000.000, assegnato con la legge 20 dicembre 1925, n. 2229, al Principe Emanuele Filiberto Vittorio di Savoia, Duca d'Aosta, e' continuato al figlio primogenito Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta".
Testo in vigore dal 9 settembre 1931 al 18 aprile 1942
