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L'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1642, ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 285, e' modificato come segue: "I presidi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado sono promossi al grado 5° per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 6°, nella aliquota di un quarto dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di scuola o istituto. I presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituti magistrali sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo ai fini della promozione al grado 5°: in relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei tre tipi di istituti, si procede ad unico scrutinio per la determinazione dei promovibili, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di istituto in cui sono titolari. "I presidi e i direttori delle scuole secondarie di primo grado sono promossi al grado 6°, per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 7°, nella stessa aliquota di cui al precedente comma. "Qualora i posti di organico non raggiungano il numero di quattro viene egualmente riservato un posto per la promozione al grado superiore per merito comparativo. "Le eccedenze, che in dipendenza del passaggio di capi di istituto da uno ad altro tipo di scuola o di istituto vengano a determinarsi rispetto alle aliquote di un quarto di cui ai precedenti commi, vanno compensate, fino ad eliminazione per qualsiasi causa, con altrettante vacanze rispetto alla stessa aliquota di un quarto relativa al tipo di scuola o di istituto di provenienza".

Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3100~art1 · fonte del testo

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