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[1]Il supplemento vitto dovuto ai sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali comandati in servizio collettivo di ordine pubblico, in aggiunta alla indennita' di pubblica sicurezza di 1ª o di 2ª categoria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 119; viene fissato nelle misure seguenti;

[2]Marescialli L. 8,25

[3]Brigadieri e vicebrigadieri L. 6,75

[4]Guardie scelte e guardie L. 5,25

[5]Appuntati e carabinieri L. 5,25

[6]Allievi L. 4,50

[7]Tale supplemento s'intende al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1939-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Testo in vigore dal 16 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;77~art1 · fonte del testo

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