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Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati e' elevato:

  • a)a lire 200 o 300 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore al le due o tre ore e a lire 400 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;
  • b)a lire 800 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria;
  • c)a lire 1200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria che richiedano il pernottamento. Il soprassoldo giornaliero e' a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-03-29;337~art2 · fonte del testo

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