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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per gli zolfi grezzi (fusi) che entro i limiti dei contingenti di produzione, determinati a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1384, convertito nella leggo 27 gennaio 1938, n. 129, i produttori hanno messo a disposizione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma, durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1939-XVII, la misura del prezzo minimo garantito, stabilita a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1938, n. 260, e' aumentato di L. 20 a tonnellata.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL - RICCI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
