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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il numero degli ufficiali, tra capitani e tenenti del servizio permanente, da reclutarsi straordinariamente per il Corpo di commissariato militare - ufficiali commissari - in base alla facolta' concessa al Ministro per la guerra con l'articolo 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e' elevato da 30 a 37.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1928 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
