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Il limite massimo stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, ai fini della prestazione, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute dagli appaltatori delle imposte di consumo, e' elevato al 75 per cento. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle cauzioni gia' prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1952-03-14;213~artunico · fonte del testo

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