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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il limite massimo delle annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per i seguenti Ministeri elevato alla misura per ciascuno di essi appresso indicata:
[7]Ministero del tesoro.......... L. 40,000
[8]Id. delle finanze........ » 40,000
[9]Id. di grazia e giustizia.... » 30,000
[10]Id. degli affari esteri..... » 35,000
[11]Id. della marina......... » 200,000
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 12 marzo 1911.
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Tedesco.
[16]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 15 marzo 1911 al 16 dicembre 2009
