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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia di autorita' sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito, dall'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, in L. 12,000 per il Ministero del tesoro e in L. 10,000 per il Ministero degli affari esteri, e' rispettivamente elevato, a L. 22,000 ed a L. 25,000.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 19 giugno 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Luzzatti - Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
