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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in L. 40,000 pel Ministero della marina coll'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato da L. 40,000 a L. 100,000.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1909.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Salandra.
[11]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
