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[1]L'art. 22, 3° comma, del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, e' cosi' modificato:
[2]«Il limite massimo del fondo di riserva e' stabilito nella somma di L. 5.000.000».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 17 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
