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[1]L'art. 10, 1° e 3° comma, del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, e' modificato come segue:
[2]«Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato e' istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse.
[3]«Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 100.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 20.000.000 per quella dei sali e L. 3.000.000 per quella del chinino di Stato. Le somme prelevate dai fondi di riserva delle singole Aziende saranno reintegrate mediante appositi stanziamenti da approvarsi con la procedura stabilita per le variazioni di bilancio».
Testo in vigore dal 17 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
