Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1956 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a lire 25.000. Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore e' elevato a lire 250.000. Resta immutato il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato. I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-18;761~art1 · fonte del testo
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